Responsabilita' civile auto
L'assicurazione della Responsabilità Civile Auto, c.d. RCA è la polizza obbligatoria per legge che copre i danni causati a terzi (persone, veicoli e cose) in caso di incidente stradale con colpa.
Tutela il patrimonio del responsabile e garantisce il risarcimento alle vittime.
Copre i danni alle persone (spese mediche, invalidità o decesso per i passeggeri e i pedoni coinvolti), i danni materiali (riparazione di altri veicoli, edifici, pali o beni altrui danneggiati) e gli oggetti trasportati (danni agli oggetti di proprietà di terzi coinvolti nel sinistro).
Non copre il conducente (non risarcisce i danni fisici subiti da chi guidava il veicolo responsabile dell'incidente e per tutelare il guidatore serve l'opzione "Infortuni del Conducente"),
il proprio veicolo (non copre i danni alla propria auto (per i quali è necessaria una polizza accessoria come la Kasko o la Collisione).
Infatti nel caso di incidente automobilistico, il conducente che ha causato il sinistro è il solo soggetto a non essere coperto per eventuali danni fisici riportati, oltre a non essere coperto per i danni materiali al proprio veicolo (salvo che abbia una particolare garanzia, chiamata appunto Kasko).
Questo accade perché la RC Auto obbligatoria copre soltanto i danni provocati ad altri veicoli, ai terzi coinvolti nell’incidente e alle loro cose.
Per permettere al conducente del mezzo responsabile del sinistro di ricevere un indennizzo è consigliabile stipulare una polizza infortuni del conducente.
Lo Studio Legale CHG è strutturato per seguirvi in ogni fase.
FAQs
di seguito le Domande più Frequenti in materia di Responsabilità Civile Auto
La rivalsa della compagnia assicurativa
In alcuni casi specifici, la compagnia assicurativa risarcirà i danneggiati, ma potrà richiedere indietro le somme (rivalsa) al responsabile.
Questo avviene solitamente in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di patente scaduta, di mancata revisione del veicolo o di numero di passeggeri superiore a quello consentito dal libretto.
È possibile tutelarsi inserendo in polizza la rinuncia alla rivalsa.
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Se resti coinvolto in un incidente causato da un veicolo non assicurato oppure non identificato il danneggiato ha comunque la possibilità di essere risarcito dal F.G.V.S. gestito dalla Con.S.A.P. (la Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici).
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non rimborsa però tutti i tipi di danni.
Se per esempio il veicolo non è identificato, il risarcimento per danno alle cose
avviene soltanto in presenza di un contestuale danno grave alla persona.
Se invece il veicolo è identificato ma non assicurato oppure è stato messo in circolazione contro
la volontà del proprietario (come nel caso di furto regolarmente denunciato), il F.G.V.S.
risarcisce sia il danno alla persona che quello alle cose.
Il F.G.V.S. interviene anche nei casi di scopertura assicurativa o nel caso in cui la compagnia assicurativa del danneggiante sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione.
Ci sono quindi condizioni e presupposti per attivare una richiesta risarcitoria al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (lo stesso ad es. interviene nei casi il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo).
Cosa fare in caso di incidente
Se l’incidente ha coinvolto solo due veicoli e non ci sono feriti gravi (come può essere
in un leggero tamponamento), la cosa più facile e immediata è compilare il modulo
di constatazione amichevole (CAI). Dopo averlo compilato, il passo successivo è quello
di inviarlo alla propria impresa di assicurazione.
Il modulo dovrebbe essere firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro:
questo rende la procedura di risarcimento danni più veloce. Se le parti sono in
disaccordo è in ogni caso utile compilare il modulo, anche singolarmente, così da potere
fornire la propria versione sulla dinamica del sinistro, e inviarlo alla propria impresa.
Per ottenere il risarcimento del danno, esistono due strade differenti: il risarcimento
diretto o il risarcimento ordinario. In che cosa consistono? E quali sono le differenze?
Il risarcimento diretto ex artt. 149 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private
Con il risarcimento diretto la vittima dell’incidente ottiene il risarcimento
rivolgendosi direttamente alla propria impresa di assicurazione e non a quella
del responsabile del sinistro.
La richiesta può riguardare sia il danno materiale che il danno alla persona ma di natura lieve (c.d. microinvalidità sino al 9% di danno biologico
Il risarcimento ordinario ex artt. 148 e 138 del Codice delle Assicurazioni Private
Quando invii la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del responsabile
del sinistro, si segue la strada del “risarcimento ordinario”.
Ciò avviene in tutti i casi di sinistri che sono esclusi dal risarcimento diretto, ossia in genere
per gli incidenti complessi, che hanno coinvolto più di due veicoli o provocato lesioni gravi (di entità superiore al 9% di I.P. e quindi dal 10% al 100% di Danno Biologico, c.d. macroinvalidità).
Nel caso di risarcimento ordinario, la richiesta dei danni va inviata all’impresa di assicurazione
della controparte responsabile dell’incidente con una raccomandata A/R o con una PEC
contenente le informazioni utili alla valutazione della dinamica dell’incidente, inclusi i nomi delle persone coinvolte, i relativi recapiti e le dichiarazioni di eventuali testimoni, nonché la disponibilità di data e luogo per una valutazione del perito sul veicolo.
Se ci sono stati danni alle persone, la richiesta di risarcimento deve comprendere anche i dati di chi
ha riportato le lesioni e la documentazione medica oltre che l’invito per la negoziazione assistita, che è una procedura stragiudiziale per risolvere controversie civili in via amichevole, evitando il tribunale. Le parti si impegnano a cooperare tramite l'assistenza dei rispettivi avvocati. L'accordo raggiunto ha lo stesso valore legale di una sentenza o di un provvedimento giudiziale.
Importante è sapere che l’impresa di assicurazione ha l’obbligo di mettere a disposizione del danneggiato o dell’assicurato le denunce dei sinistri, i verbali degli incidenti, le perizie, sulle
richieste di risarcimento danni, i preventivi e le fatture delle cose danneggiate e le quietanze di liquidazione. Deve quindi garantire il c.d. diritto di accesso agli atti. Non è invece possibile visionare dati sensibili come i dati anagrafici dei testimoni eventualmente sentiti e le certificazioni mediche di altre persone.
Incidenti particolari
Se hai un incidente, in Italia, con un veicolo immatricolato all’estero per richiedere il risarcimento dei danni si deve inviare una richiesta di risarcimento all’UCI, Ufficio Centrale Italiano, un organo amministrativo di diritto internazionale che opera come ufficio nazionale di assicurazione per l’Italia. La procedura risarcitoria che si attiverà sarà quella ordinaria. Se, invece, l’incidente stradale avviene all’estero, in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), si deve inviare la richiesta di risarcimento con raccomandata A/R o con una PEC al mandatario nominato in Italia dall’impresa del responsabile del sinistro. Nel caso in cui l’incidente sia provocato da un veicolo immatricolato fuori dallo SEE ma comunque aderente al sistema della Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione), si deve inviare la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. Anche per questo caso si attiverà la procedura risarcitoria ordinaria.
Altri casi di incidenti particolari sono quelli in ambito nautico o quelli legali all’esercizio della caccia, che godono per legge di tutela assicurativa obbligatoria.
Danni gravi (lesioni o morte)
Il risarcimento per lesioni gravi o per causa morte in materia di R.C.A. copre sia il danno patrimoniale (spese mediche e mancato guadagno) sia quello non patrimoniale (danno biologico, sofferenza psico-fisica, danno esistenziale, …) e viene liquidato a favore della vittima e/o dei familiari superstiti.
L'ammontare, per le lesioni gravi o gravissime è oggi parametrato tramite la Tabella Unica Nazionale approvata con il D.P.R. n. 12/2025 e tramite le Buone Pratiche Cliniche di Valutazione Medico Legale delle Menomazioni alla Integrità Psicofisica elaborate SIMLA - Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni.
La gestione del risarcimento varia in base alla situazione.
In caso di lesioni gravi o gravissime la vittima ha diritto a un risarcimento omnicomprensivo, che si identifica nel danno biologico (lesione dell'integrità psico-fisica, calcolata in percentuale di invalidità permanente e giorni di inabilità temporanea), nel danno morale ed esistenziale (sofferenza interiore e stravolgimento delle abitudini di vita) e nel danno patrimoniale (rimborsi per spese mediche, fisioterapia, assistenza giuridicamente qualificato in danno emergente e la riduzione della capacità lavorativa ossia qualificato sempre giuridicamente nel lucro cessante).
In caso di morte, il diritto al risarcimento spetta ai familiari, ma le modalità di calcolo si distinguono in:
- Danno "Iure Proprio", ossia il danno subito direttamente dai familiari (coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli ed altri soggetti in casi particolarissimi). Include il danno parentale (per la perdita del rapporto affettivo) e il danno biologico e morale per i danni alla salute e la sofferenza subita dai congiunti. Le somme variano a seconda dell'intensità del vincolo affettivo e dell'età della vittima.
- Danno "Iure Hereditatis", ossia il danno biologico e morale (cd. danno terminale) patito dalla vittima tra il momento dell'evento lesivo e la morte. Questo diritto viene ereditato dagli aventi
diritto e richiede che la vittima sia rimasta lucida e cosciente per percepire la gravità della propria condizione.
Procedura legale e procedibilità
Per lesioni gravi o gravissime causate da sinistri stradali, è opportuno presentare querela di parte (entro 90 giorni) ai fini del reato di cui all’art. 590 bis del codice penale, a meno che non sussistano aggravanti come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Inoltre, a causa della gravità dei postumi (invalidità superiore al 9%), non è possibile avvalersi della procedura di risarcimento diretto, ossia richiedere l'indennizzo alla propria assicurazione, ma è necessario rivalersi direttamente sulla compagnia del responsabile civile.
In caso di morte la procedibilità per il reato ex art. 589 bis del codice penale opera d’ufficio ma è sempre possibile interagire con la Pubblica Autorità
Il terzo trasportato
Il passeggero di un veicolo coinvolto in un sinistro ha sempre diritto al risarcimento integrale dei danni fisici e materiali subiti.
Questo avviene a prescindere dalla responsabilità del conducente dell'auto su cui viaggiava.
La normativa di riferimento è l'Articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, che garantisce una procedura rapida e sicura.
La richiesta va inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo su cui si era a bordo, non è necessario accertare quale dei conducenti abbia causato l'incidente.
L'unico caso in cui il risarcimento non è dovuto è per "caso fortuito" (eventi imprevedibili ed eccezionali, come un fulmine che colpisce l'auto).
Per avviare la pratica di rimborso, è fondamentale provare la propria presenza sul veicolo al momento dell'incidente (es. tramite testimonianze o rapporto delle autorità intervenute) ed il nesso di causalità tra il sinistro e i danni fisici o materiali subiti (es. referti del Pronto Soccorso, certificati medici, scontrini per visite o farmaci).
L'unico rischio di riduzione su base concorsuale o perdita totale dell'indennizzo si verifica se il passeggero ha tenuto una condotta colposa (es. viaggiare senza cintura di allacciamento nonostante i richiami, o salire a bordo sapendo che il conducente era in evidente stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).




